Se hai presentato una querela nei confronti di qualcuno ma ora hai cambiato idea e non desideri avviare un procedimento o farlo proseguire, o semplicemente hai perso interesse nel proseguire con essa, è possibile ritirare la querela seguendo alcuni passaggi.
La funzione e i termini della querela
La persona offesa da un reato per segnalare l’illecito sporge querela, così che la giustizia faccia il suo corso e si possano attivare i meccanismi volti a “processare” l’autore del fatto.
Senza querela, l’autore del crimine, anche se sorpreso in flagrante, non potrà essere processato e, pertanto, non risponderà delle conseguenze del proprio atto.
Il termine per proporre querela è di 3 mesi, che decorrono dal momento in cui la vittima ha avuto conoscenza del reato.
Rinuncia e remissione della querela
Mentre la remissione consiste nel ritiro della querela già sporta, la rinuncia viene fatta ancor prima di presentare querela.
Analizzando attentamente i due istituti, si può affermare che la remissione rappresenta una forma di ripensamento riguardo alla querela precedentemente presentata. Un effetto della remissione è l’estinzione del reato e può essere applicata fintanto che l’imputato non sia stato condannato in via definitiva. In altre parole, la remissione permette di porre fine alle conseguenze del reato a patto che non sia stata ancora pronunciata una condanna definitiva nei confronti dell’imputato.
Diversamente, con la rinuncia la persona offesa non potrà più presentare la querela.
Il codice penale, all’art. 124 stabilisce che la rinuncia può essere espressa o tacita. Nel primo caso, essa andrà fatta per iscritto ovvero oralmente alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria o di un notaio. Successivamente dovrà essere consegnata all’autore del reato con debita sottoscrizione. La rinuncia tacita, invece, si avrà laddove la vittima ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelare.
La rinuncia alla querela è irrevocabile e incondizionata, nel senso che non può essere sottoposta a condizioni (ad esempio, il risarcimento del danno). Si aggiunge, altresì, che la stessa si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato.